PARROCCHIA SANTA CROCE
NICOSIA 1994 ________ CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO CONFRATERNITA DI NOSTRA SIGNORA DEI RACCOMANDATI CONFRATERNITA DELLA RESURREZIONE DI N. S. G. C. STATUTO I. ISTITUZIONE - NATURA - FINE Art. 1 - § 1. Esistono nella Parrocchia di S. Croce in Nicosia le Confraternite qui di seguito elencate: 1. La Confraternita del SS. Sacramento eretta nel 1605, che ha personalità giuridica civile, ottenuta con Regio Decreto del 31 ottobre 1941 e riconosciuta con attestato del Ministero dell’Interno del 21 marzo 1988; 2. La Confraternita di Nostra Signora dei Raccomandati eretta nel 1631; 3. La Confraternita della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo eretta nel 1737. § 2. Queste confraternite, da tempo non definibile a memoria di nessuno degli attuali soci, pur mantenendo la loro individualità e specificità, hanno un unico Consiglio di amministrazione e vivono rapporti di comunione tra di loro. Art. 2 - § 1. Le Confraternite sono un’associazione laicale pubblica ecclesiastica di fedeli di sesso maschile, i quali tendono comunitariamente ad una vita cristiana più perfetta e intendono promuovere l’incremento del culto pubblico, la carità e la testimonianza della fede. Possono far parte delle Confraternite anche i chierici. § 2. Le Confraternite, pertanto: 1. promuovono tra i soci l’esercizio della vita cristiana con ritiri spirituali e opportune catechesi; 2. impegnano i confrati a vivere attivamente la comunione con la Parrocchia e a provvedere al culto della Chiesa, in cui hanno sede, previa intesa con il Parroco. II. ORGANIZZAZIONE Art. 3 - § 1. Le Confraternite sono rette a norma del presente Statuto sotto la direzione della Competente Autorità Ecclesiastica e possono liberamente intraprendere iniziative rispondenti alla propria natura (Can. 312 § 1). § 2. Qualsiasi modifica allo Statuto richiede l’approvazione dell’Assemblea dei soci e la ratifica dell’Ordinario (Can. 314). Art. 4 - La divisa dei soci è la seguente: 1. per i Confrati di N. S. dei Raccomandati è costituita da un camice bianco, col mantello azzurro e il distintivo sul petto della Madonna dei Raccomandati; 2. per i Confrati della Resurrezione di N. S. G. C. è costituita da un camice bianco, col mantello rosso e il distintivo sul petto di Cristo Risorto. I Confrati del SS. Sacramento non hanno divisa. Art. 5 - § 1. Le Confraternite sono dirette spiritualmente dal Cappellano. § 2. Il governo delle medesime è esercitato dai seguenti organi: 1. L’Assemblea generale dei soci delle tre Confraternite in regola con le norme statutarie e con la quota associativa; 2. Il Consiglio di amministrazione. Art. 6 - L’Assemblea generale ha convocazioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria si riunisce due volte all’anno: la prima domenica del mese di dicembre e la prima domenica dopo Pasqua. L’Assemblea straordinaria è convocata a giudizio del Procuratore (Superiore della Confraternita del SS. Sacramento), sentito il Consiglio di amministrazione, o a richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto. Art. 7 - L’Assemblea generale è convocata dal Procuratore con un ordine del giorno concordato col Consiglio di amministrazione. Per l’assemblea ordinaria l’ordine del giorno viene affisso all’albo della Confraternita almeno quindici giorni prima della data della riunione. Per l’assemblea straordinaria la convocazione avviene con avviso scritto, fatto recapitare ai soci almeno otto giorni prima della data di riunione. Art. 8 - Ogni confrate maggiorenne è tenuto a partecipare all’assemblea e ha diritto al voto attivo e passivo. Art. 9 - L’Assemblea generale, costituita dai soci delle tre Confraternite riuniti insieme, delibera a maggioranza assoluta dei voti (Can. 119) con la partecipazione della metà più uno dei confrati aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale l’Assemblea si rinvia in seconda convocazione o nello stesso giorno, a distanza di qualche ora, o in altro giorno. In seconda convocazione sarà valida la maggioranza dei presenti. Art. 10 - La votazione può essere segreta o palese. Sarà sempre a scrutinio segreto quando si tratta di rinnovare il Consiglio di amministrazione, di argomenti riguardanti le persone o di gravi provvedimenti a carico di qualche socio. Art. 11 - Tutte le delibere adottate dall’assemblea perché siano esecutive devono essere confermate dall’Ordinario diocesano. Art. 12 - § 1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Procuratore (Superiore della Confraternita del SS. Sacramento), dall’Assistente del Procuratore, dai Superiori delle altre due Confraternite, dai rispettivi Assistenti, dal Segretario e dal Cassiere. § 2. E’ servizio speciale quello dei Revisori dei conti. § 3. Il Procuratore e l’Assistente del Procuratore sono eletti dall’Assemblea generale tra i Confrati del SS. Sacramento e, alla scadenza del mandato, al momento della elezione si alternano a seconda della Confraternita di provenienza, per cui il Procuratore e l’Assistente non potranno mai essere della stessa Confraternita di provenienza. § 4. I Superiori e gli Assistenti delle Confraternite di N. S. dei Raccomandati e della Resurrezione di N. S. G. C. sono eletti dai soci della rispettiva Confraternita tra i confrati iscritti. § 5. I Revisori dei conti, per un totale di tre, uno per ogni Confraternita, e il Cassiere sono eletti dall’Assemblea generale tra tutti i soci delle tre Confraternite; il Segretario è unico per le tre Confraternite ed è nominato dal Procuratore. Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione sarà rinnovato ogni due anni. Art. 14 - Cappellano della Confraternita è il parroco, o altro sacerdote nominato dal Vescovo. III. COMPITI DEL CAPPELLANO E DEGLI OFFICIALI Art. 15 - Il Cappellano guida spiritualmente la Confraternita. A lui spetta l’istruzione e la formazione religiosa dei confrati, tenendo presente di curare la comunione ecclesiale e di seguire gli orientamenti del Consiglio Pastorale diocesano e parrocchiale. Nei tempi forti dell’anno liturgico tenga opportune catechesi. Sia presente nelle assemblee e nelle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto al voto e senza interferire negli affari interni della Confraternita (Can. 567 §2). Art. 16 - § 1. Il Procuratore e i Superiori guidano le Confraternite. Svolgono il loro servizio coadiuvati dagli Assistenti e assistiti dal Cappellano. In caso di impedimento sono sostituiti dai rispettivi Assistenti. § 2. Il Procuratore è il legale rappresentante della Confraternita del SS. Sacramento. Art. 17 - Spetta al Procuratore indire le assemblee, attuarne le delibere, presiedere il Consiglio di amministrazione. Insieme ai Superiori promuove e incrementa le attività delle Confraternite, vigila sulla retta amministrazione e sulla condotta dei soci. Art. 18 - Gli Assistenti coadiuvano il Superiore a norma dell’art. 16 del presente Statuto. Art. 19 - Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione, tiene in ordine l’archivio. Stende le delibere in doppia copia e le trasmette alla Curia Vescovile per l’approvazione. Art. 20 - Il Cassiere tiene sempre aggiornato il libro di cassa ed effettua i pagamenti. Riscuote la quota annuale dei soci, rilasciando regolare ricevuta, notifica al Segretario i nomi dei soci morosi specialmente in occasione delle elezioni. Le somme riscosse, trattenendo il necessario per le spese correnti, vengono depositate in Banca o all’Ufficio postale, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione. A fine anno darà la relazione finanziaria all’Assemblea e invierà alla Curia Vescovile il rendiconto finanziario in doppia copia a norma del Can 319 §1. Art. 21 - I Revisori dei conti hanno il compito di verificare il bilancio consuntivo, presentato dal Cassiere, controllando registri e documenti probativi delle spese. IV. I CONFRATI E LORO AMMISSIONE Art. 22 - § 1. Possono essere ammessi a far parte della Confraternita i battezzati uomini, che abbiano completato il periodo della iniziazione cristiana, di esemplare condotta religiosa, morale e civile, praticanti la vita cristiana e che abbiano compiuto il 16° anno di età. § 2. Fanno parte della Confraternita del SS. Sacramento n.100 soci provenienti in eguale numero dalle altre due Confraternite, scelti tra i più anziani di iscrizione e a parità prevale l’anzianità di servizio. Art. 23 - E’ stabilito che si possono iscrivere anche coloro che non abbiano compiuto il 16° anno di età, purché i genitori si impegnino a far vivere i Sacramenti della iniziazione cristiana e a contribuire per la loro quota finanziaria [ex delibera assemblea dei soci n.169 del 07/04/2002, ratificata dall’Ordinario il 12/04/2002]. Art. 24 - § 1. Non possono essere ammessi nella Confraternita coloro che hanno abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiale [ex delibera assemblea dei soci n.193 del 15/04/2012, ratificata dall’Ordinario il 22/01/2013], chi è irretito da scomunica (cfr. Can. 316). § 2. I Confrati che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al § 1, premessa un’ammonizione, siano dimessi dalla Confraternita a norma dello statuto, perdendo ogni diritto acquisito, salva la facoltà di ricorso all’autorità ecclesiastica competente (Can. 316 §2). Art. 25 - Chi desidera iscriversi alla Confraternita di N. S. dei Raccomandati o alla Confraternita della Resurrezione di N. S. G. C. deve presentare domanda scritta al Superiore, che riferirà al Consiglio di amministrazione. Con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e del Cappellano si procederà all’iscrizione. V. DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATI Art. 26 - I Confrati hanno il diritto di essere aiutati, secondo lo spirito delle Confraternite, a crescere nella vita cristiana. Pertanto, il Consiglio di amministrazione e il Cappellano avranno cura di organizzare, nei tempi adatti, riunioni formative, per es. ritiri spirituali. Art. 27 - I confrati hanno diritto di voce attiva e passiva al compimento del 18° anno di età, eccetto che ne siano stati privati per colpa o siano in mora con i pagamenti dovuti. Art. 28 - § 1. Alla morte di un socio le Confraternite provvederanno, se richieste, a dare gratis un loculo al cimitero nella Cappella di proprietà della Confraternita del SS. Sacramento e all’accompagnamento. § 2. Il diritto al loculo gratis nella Cappella della Confraternita del SS. Sacramento si estende, per i confrati coniugati, anche alla moglie e ai figli di sesso femminile, di stato civile nubile e conviventi con il genitore. Art. 29 - § 1. E’ dovere dei soci intervenire: 1) alle riunioni per le catechesi tenute dal Cappellano; 2) alle assemblee ordinarie e straordinarie di tutti i soci; 3) alle processioni del Corpo del Signore, del Patrono della Città, a quelle parrocchiali, secondo le usanze locali; 4) ai funerali dei soci. § 2. Ogni Confraternita avrà nelle processioni la precedenza secondo l’antichità di fondazione e secondo le tradizioni locali. § 3. Ogni confrate si rende disponibile al servizio che la Confraternita richiede, e non lo rifiuti se non per grave impedimento, valutato dal Consiglio di amministrazione. Art. 30 - All’atto dell’ammissione il confrate dovrà corrispondere la quota di ingresso e annualmente la somma prevista ed approvata dall’Ordinario. Inoltre è suo dovere contribuire con libere offerte alle spese straordinarie della Confraternita. Sia inoltre sensibile alle necessità dei poveri. VI. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 31 - § 1. Alla fine di ogni anno il Segretario avviserà per iscritto i soci che non hanno pagato la quota annuale. Il socio, che non regolarizzerà la posizione nell’anno seguente, sarà cancellato con provvedimento del Consiglio di amministrazione, approvato dall’Ordinario, perdendo il diritto all’accompagnamento e alla sepoltura nella cappella del cimitero; tale diritto lo perdono anche la moglie e le figlie. § 2. Gli emigrati che non pagano la quota annuale non vengono cancellati e riacquisteranno ogni diritto al momento del pagamento delle somme arretrate. § 3. Qualora il confrate cancellato voglia rientrare, la sua riammissione sarà regolata a norma del presente statuto e del regolamento delle Confraternite. Art. 32 - Nei casi di grave trasgressione degli obblighi previsti dallo Statuto, spetta al Consiglio di amministrazione, su proposta del Procuratore o di uno dei Superiori, adottare i seguenti provvedimenti: 1) ammonizione del Procuratore o del Superiore; 2) sospensione dei diritti e dei benefici per un periodo adeguato all’infrazione, non superiore ad un anno; 3) espulsione, con la quale si perdono tutti i diritti e i benefici della Confraternita. Il provvedimento di espulsione deve essere ratificato dall’Ordinario. Art. 33 - § 1. Nessuno, legittimamente iscritto, può essere espulso se non per giusta causa, a norma del Diritto e dello Statuto (Can. 308). § 2. Sarà ammonito il socio che si rende colpevole di indisciplinatezza, di offese e di mancanza di carità, o tenga una condotta non conforme allo stato di cristiano e di socio. § 3. Sarà sospeso chi, ammonito più volte, non recede dal suo comportamento e chi, recidivamente, non partecipa alle assemblee e alle processioni. § 4. Sarà espulso chi abbandona la fede cattolica, chi si ribella all’autorità del Papa o del Vescovo, chi è causa di grave e persistente insubordinazione o di pubblico scandalo (cfr. Can. 316) [ex delibera assemblea dei soci n.193 del 15/04/2012, ratificata dall’Ordinario il 22/01/2013]. Art. 34 - Il Procuratore, i Superiori e i membri del Consiglio di amministrazione, per giusta causa, possono essere dimessi da chi li ha nominati o confermati, sempre dopo aver sentito il Procuratore stesso, i Superiori e gli Assistenti, a norma dello Statuto. Il Cappellano può essere rimosso dal Vescovo. Art. 35 - In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l’Ordinario può nominare un Commissario che diriga temporaneamente le Confraternite (Can. 318 § 1). Art. 36 - Possono essere inflitte anche multe pecuniarie nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e dall’Assemblea, approvata dall’Ordinario. Art. 37 - Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all’Ordinario, che deciderà a norma del Diritto Canonico e dello Statuto. VII. I BENI TEMPORALI DELLA CONFRATERNITA Art. 38 - La Confraternita amministra i propri beni (Can. 1257 § 1) mediante il Consiglio di amministrazione, fatti salvi i diritti dell’Assemblea circa l’informazione sull’amministrazione e il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione. Entro il mese di marzo dovrà essere presentato alla Curia Vescovile il bilancio consuntivo dell’anno precedente (Can. 319 e 1287 § 1). Art. 39 - La Confraternita del SS. Sacramento è proprietaria anche dinanzi allo Stato dei beni immobili e mobili ad essa intestati a norma del Diritto; è soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare, alienare ed ereditare beni secondo i fini che le sono propri. Art. 40 - Le Confraternite che non hanno personalità giuridica civile sono persona giuridica pubblica, i loro beni sono di natura ecclesiastica e sono amministrati a norma del Diritto Canonico, delle disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica e del presente Statuto. Art. 41 - Il Segretario deve depositare presso l’Ufficio amministrativo Diocesano l’inventario di tutti i beni mobili e immobili, specie di quelli preziosi per valore storico e artistico (Can. 1283 § 2 e § 3); ogni variazione intervenuta nel patrimonio deve essere comunicata in Curia Vescovile all’atto della presentazione del bilancio consuntivo. Art. 42 - Sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana (C. E. I.) e dal Vescovo diocesano; per detti atti occorre il consenso dell’assemblea e l'autorizzazione scritta dell’Ordinario. Art. 43 - Qualora qualcuna delle Confraternite si estingua o venga soppressa, i beni saranno destinati a norma del Diritto Canonico. VIII. DISPOSIZIONE GENERALE Art. 44 - Per quanto non considerato in questo Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico. |
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